Dal 30 settembre due reati legati all'intelligenza artificiale entrano nel catalogo per cui risponde l'azienda, non solo chi li commette.
Uno dei due chiede un sistema di IA ad alto rischio, e quasi nessuna PMI ne ha. L'altro riguarda chi pubblica un video, e non chiede niente di tecnico.
Se hai un modello organizzativo 231, la parte che ti costringe a riaprirlo è la seconda.
Che cosa entra nel catalogo 231
Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre e in vigore dal 30, attua la delega della legge 132/2025 e adegua le norme italiane all'AI Act, il Regolamento (UE) 2024/1689. Si occupa di IA nelle attività di polizia, di nuovi reati e di cause civili per danni.
L'articolo 15 è quello che tocca le aziende strutturate. Inserisce nel decreto legislativo 231/2001, dopo l'articolo 25-undevicies, un articolo nuovo: l'articolo 25-vicies, intitolato «Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale».
Dentro ci sono due reati, con due importi diversi:
- per il nuovo articolo 437-bis del codice penale, «si applica all'ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote»;
- per l'articolo 612-quater del codice penale, quello sui contenuti generati o alterati con l'IA, «da duecento a settecento quote».
In entrambi i casi il nuovo articolo prevede anche le sanzioni interdittive dell'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del 231, che però non scattano automaticamente.
La responsabilità dell'ente esiste per legge; il modello organizzativo è quello che permette di difendersi. Chi il modello ce l'ha ha due famiglie di reato in più da mappare. Chi non ce l'ha ha due motivi in più per chiedersi se gli serva.
Il primo reato chiede un sistema ad alto rischio
L'articolo 12 del decreto inserisce nel codice penale l'articolo 437-bis, «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi».
Il primo comma punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio — quelle «idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi» — o le misure di sorveglianza umana, quando da quelle omissioni «derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale»: reclusione da uno a cinque anni, da due a otto se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. Per le omissioni del primo comma commesse per colpa grave «la pena è ridotta da un terzo a un sesto». Chi invece altera un sistema ad alto rischio rischia da due a sei anni, da tre a dieci nel caso aggravato, e lì la riduzione per colpa grave non c'è.
L'ultimo comma è scritto per chi i sistemi li usa e non li costruisce: «l'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana» è punito con le stesse pene, se ne deriva quel pericolo.
Tre condizioni devono valere insieme perché quell'ultimo comma tocchi la tua azienda: il sistema è classificato ad alto rischio, l'omissione della sorveglianza umana è intenzionale, e ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone. Un assistente che risponde sulle spedizioni, un flusso che registra gli ordini, un sistema che prepara preventivi non stanno in quel perimetro. Ad alto rischio sono, fra gli altri, i sistemi dell'allegato III dell'AI Act — selezione del personale, accesso al credito, infrastrutture critiche — e quelli inseriti in prodotti già regolati dell'allegato I.
Per la maggior parte delle PMI che l'IA la comprano, il 437-bis resta teoria. Il primo comma, però, non parla solo a chi usa: colpisce «chiunque» progetta, addestra, produce o immette sul mercato. Una software house che costruisce uno di quei sistemi per un cliente si guarda dall'altra parte del tavolo — e il ruolo di fornitore si eredita più facilmente di quanto sembri.
Il secondo riguarda la faccia di una persona vera
L'articolo 612-quater del codice penale non è nuovo: lo ha introdotto l'articolo 26 della legge 23 settembre 2025, n. 132, la legge italiana sull'intelligenza artificiale. Nuovo è che dal 30 settembre, se commesso nell'interesse dell'azienda, fa rispondere anche l'azienda.
Si intitola «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale» e punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità». Si procede a querela della persona offesa, d'ufficio in alcuni casi, fra cui quando la vittima è incapace per età o infermità.
Questa norma viene raccontata come il reato di deepfake, e l'etichetta fa perdere il punto. Nel testo ci sono quattro elementi, e servono tutti:
- una persona vera. Il contenuto deve riprodurre immagini, video o voci di qualcuno. Un'illustrazione generata, un prodotto in una scena che non esiste, un avatar che non somiglia a nessuno non fanno scattare questo articolo.
- l'inganno sulla genuinità. Il materiale dev'essere idoneo a far credere che sia autentico. Un contenuto dichiarato come generato, e riconoscibile come tale, è un'altra cosa.
- l'assenza di consenso. Il consenso della persona ritratta è quello che separa il lavoro normale dal reato.
- il danno ingiusto. Serve un danno alla persona, non un fastidio generico.
Messi insieme, descrivono cose che in un'azienda capitano dall'ufficio marketing, non dal reparto tecnico. La voce del titolare clonata per un video istituzionale. Il volto di un dipendente che ha lasciato l'azienda riusato in una campagna nuova. Il testimonial ricostruito perché rifare le riprese costava troppo. Un concorrente fatto dire qualcosa in un contenuto ironico. Nessuna di queste richiede un sistema ad alto rischio: bastano uno strumento a pagamento e un pomeriggio.
Per questo, prima di pubblicare un contenuto che contiene una persona, le domande sono tre: di chi è la faccia, chi ha dato il consenso, chi ha approvato la pubblicazione.
Perché a rispondere è l'azienda, non solo chi ha premuto invia
Il meccanismo del 231 è nell'articolo 5: l'ente risponde per i reati commessi «nel suo interesse o a suo vantaggio» da chi lo dirige o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi. L'ente non risponde se chi ha agito lo ha fatto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».
Un video promozionale sta esattamente dall'altra parte di quella linea. È fatto nell'interesse dell'azienda: è il suo prodotto che pubblicizza. Che a montarlo sia stato un dipendente o uno stagista non cambia niente, e la firma in calce al post non è una difesa. Per un'agenzia esterna la domanda è se abbia lavorato sotto la direzione o la vigilanza dell'azienda: è una valutazione di fatto, e il contratto da solo non la chiude.
La difesa, nel 231, è il modello organizzativo adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, insieme all'organismo che ne vigila l'osservanza. Un modello che non dice niente sulla produzione di contenuti con l'IA difficilmente è idoneo a prevenire un reato di quella specie, perché fino al 30 settembre quel reato nel catalogo non c'era.
Fra le sanzioni interdittive, una è tagliata sul secondo reato. Le lettere b) ed e) dell'articolo 9, comma 2, prevedono «la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito» e «il divieto di pubblicizzare beni o servizi»; le lettere c) e d) aggiungono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la revoca di quelli già concessi. Un'azienda punita per un contenuto promozionale può vedersi vietare la pubblicità, e perdere i contributi pubblici che sta usando.
Queste sanzioni, però, non scattano da sole. L'articolo 13 le applica solo se «l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità» — e il reato è stato commesso da chi sta in cima, o da un sottoposto quando la commissione «è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative» — oppure «in caso di reiterazione degli illeciti». Per un'azienda che sbaglia una volta e non ci ha guadagnato molto, la parte interdittiva è improbabile. Resta quella pecuniaria, che invece si applica sempre.
Sulla cifra, una precisazione. La sanzione è espressa in quote, non in euro: il giudice fissa il numero di quote entro la forchetta del reato, guardando la gravità del fatto e quello che l'ente ha fatto per prevenirlo, e il valore della singola quota in base alle sue condizioni economiche. Nel testo dell'articolo 10 del 231 quel valore è scritto in lire, «da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni»: convertiti, 258 e 1.549 euro. Mille quote per il valore massimo fanno poco più di un milione e mezzo di euro, ed è da questa moltiplicazione — il caso peggiore possibile — che esce la cifra in euro ripetuta in giro. Nel decreto non c'è nessun importo in euro.
L'Italia punisce l'omessa sorveglianza prima che l'Europa la definisca
Quello che segue è la nostra lettura del testo delle due norme, non una tesi di qualcun altro.
Dal 30 settembre 2026 l'utilizzatore professionale di un sistema ad alto rischio che omette intenzionalmente le misure di sorveglianza umana, se ne deriva pericolo per le persone, commette un reato in Italia.
Che cosa sia la sorveglianza umana lo dice l'AI Act. L'articolo 14 del Regolamento (UE) 2024/1689 chiede che i sistemi ad alto rischio siano progettati «in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso», e l'articolo 26 mette a carico di chi li usa l'obbligo di affidare quella sorveglianza «a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario».
Quei due articoli stanno nel capo III, sezioni 2 e 3. E il capo III, sezioni 1, 2 e 3, per effetto dell'Omnibus digitale sull'IA, il Regolamento (UE) 2026/1744, «si applica a decorrere dal: i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III», e dal 2 agosto 2028 per quelli inseriti in prodotti già regolati.
Quattordici mesi separano la sanzione penale italiana dall'obbligo europeo che ne definisce l'oggetto.
Lo stesso vale per la parola da cui dipende tutto il reato. L'articolo 11 del decreto apre il titolo sulle norme penali dicendo che «ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689». Ma l'articolo 3 non dice quali sistemi siano ad alto rischio: a classificarli è l'articolo 6, che sta nella sezione 1 dello stesso capo III, rinviata anche lei al 2 dicembre 2027. Il reato è costruito su una categoria le cui regole di classificazione diventano applicabili più di un anno dopo.
Il decreto se n'è accorto, ma per un'altra parte di sé. L'articolo 21, comma 2, dice che «per le disposizioni del titolo I la cui applicazione è prevista direttamente ovvero dipende dal regolamento IA, si osservano i termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione dello stesso regolamento». Il titolo I è quello sulla polizia. Le norme penali stanno nel titolo II, e una clausola così non ce l'hanno.
Non è un buco da cui passare: un giudice che deve dire se la sorveglianza umana era adeguata guarderà comunque all'AI Act, che è in vigore, e alle regole tecniche del settore. È però il motivo per cui aspettare il dicembre 2027 per occuparsene è una scommessa sul fatto che nel frattempo non succeda niente.
Quello che si può fare prima di pubblicare il prossimo video
Le due norme chiedono due cose diverse, e solo una riguarda quasi tutti.
Chi ha un sistema ad alto rischio deve sapere chi lo sorveglia con nome e cognome, che cosa quella persona può fare — fermarlo, ignorarne l'esito, correggerlo — e che ne resti traccia. È quello che l'AI Act chiederà formalmente dal 2 dicembre 2027 e che la norma penale italiana presuppone già adesso.
Chi produce contenuti ha una lista più corta, e va messa nel modello 231 se il modello c'è, nella procedura di marketing se non c'è.
Di chi è la faccia. Prima di generare o alterare un contenuto, si stabilisce se dentro c'è una persona reale: volto, voce, corpo. Se la risposta è sì, il contenuto non è un'immagine qualsiasi.
Chi ha dato il consenso. Scritto, riferito a quell'uso, e conservato. Il consenso a comparire in un video girato tre anni fa non è il consenso a essere ricostruiti in un video nuovo. Per i dipendenti che hanno lasciato l'azienda vale lo stesso, e il materiale vecchio va marcato come non riusabile.
Chi ha approvato la pubblicazione. Una persona sola, nominata, che risponde di cosa esce. Se l'approvazione è un messaggio in chat, non esiste.
A questo si aggiunge la regola più semplice di tutte: se il contenuto è generato, dirlo, e dirlo in modo che si veda. Il reato richiede un materiale «idoneo a indurre in inganno sulla genuinità», e una dichiarazione visibile lavora contro quell'elemento. Se basti, in un caso concreto, lo deciderà un giudice guardando il contenuto: una scritta di sei punti in fondo a un video non è una dichiarazione.
Qui conta il modo in cui l'IA è entrata in azienda. Se la generazione passa da un flusso su una piattaforma, chi ha chiesto cosa e chi ha approvato restano scritti: in Noeva ogni esecuzione è tracciata e consultabile. Se passa da un abbonamento personale usato sul portatile di qualcuno, l'unica traccia è il file finito, e nel registro quel lavoro risulta di una persona che magari ha solo premuto un pulsante.
Prima del prossimo contenuto generato
Dei due reati che il 30 settembre entrano nel catalogo 231, uno riguarda una minoranza di aziende e si riconosce da lontano. L'altro non chiede sistemi ad alto rischio, non chiede una valutazione di conformità e non chiede un reparto tecnico: chiede che qualcuno pubblichi la faccia o la voce di una persona vera, senza il suo consenso, in modo che sembri autentica, e che quella persona ne esca danneggiata.
Il lavoro da fare non è un progetto. È una riga nella procedura con cui escono i contenuti, e una casella in più nel modello 231 per chi ce l'ha: di chi è la faccia, chi ha dato il consenso, chi ha approvato la pubblicazione.
Dei contenuti pubblicati dalla tua azienda negli ultimi sei mesi, per quanti sapresti dire oggi se dentro c'è una persona reale e chi ha autorizzato che ci fosse?
Questo articolo spiega il contenuto delle norme e non sostituisce un parere legale sul tuo caso.
